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VIGILANZA SANITARIA – D.LGS 81/08

VIGILANZA SANITARIA – D.LGS 81/08

Accademia s.n.c. – Istituto di Formazione Professionale – Consulenza Qualificata Sicurezza sul Lavoro – assolve tutti gli adempimenti correlati al D. Lgs. 81/08 relativi alla gestione della vigilanza sanitaria (Visite Mediche per Titolari e Dipendenti), provvedendo sia alla nomina del medico competente che alla effettuazione di tutte le prestazioni sanitarie e strumentali necessarie al conseguimento del giudizio di idoneità specifico per mansione, per ogni singolo dipendente e/o titolare, per i quali verrà redatta relativa certificazione.

Le sedute saranno effettuate presso la sede di Accademia s.n.c. ed anche in sedi diverse, idonee alla tutela della privacy ed alle norme igienico-sanitarie, presso i locali delle stesse aziende, con orari da concordare preventivamente.

Accademia si avvale di figure specializzate, raccolte in uno specifico servizio di Medicina del Lavoro che, oltre a medici specializzati e quindi “competenti”, si avvale anche di strumentisti, infermieri, biologi e personale amministrativo e tecnico per far si che il pacchetto sicurezza possa essere gestito in tutta serenità.

A margine, e non certo per importanza, si aggiunge anche la possibilità di lavorare direttamente presso le aziende con unità mobili, confortevoli ed attrezzate per l’esecuzione di tutte le prestazioni specialistiche, anche radiologiche. Gli aspetti tecnici sono gestiti da un gruppo di consulenti esterni qualificati in grado di sviluppare e risolvere tutte le specifiche problematiche che dovessero presentarsi all’interno di un’azienda.

Oltre alle prestazioni previste dal protocollo standard per la formulazione del giudizio di idoneità (controllo chimico clinico di base, esame ecg, esame audiometrico, esame spirometrico, etc.), potranno, a richiesta, essere effettuate alcune indagini aggiuntive per:

Droga Test ed Etilometria (specifica per la mansione di carrellisti, autisti, conduttori mezzi meccanici)
Carbossiemoglobina (specifica per la mansione di meccanico)
Determinazione Fenoli Urinari (specifica per la mansione di addetto pompa benzina e/o addetto alla manipolazione di idrocarburi)
Acido Metilippurico (specifica per la mansione di stampatori e/o tipografi)
Salmonella e Brucella (specifica per la mansione di allevatore di bestiame e macellatori)
Markers Epatite (specifica per la mansione di operatori sanitari, addetti alla raccolta rifiuti e/o selezionatori)

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SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS 81/08

POS – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

NOMINA MEDICO COMPETENTE

LO STRESS LAVORO CORRELATO

DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS 81/08

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS 81/08

Accademia s.n.c. opera a servizio di tutto il territorio nazionale, organizzando corsi di formazione professionale ai sensi dell’Art. 14 della Legge Quadro Nazionale N° 845/78 e dell’Art. 30 della Legge Regionale N° 33/2003.

Priorità dell’Ente è costruire percorsi formativi incentrati sulla qualità tenendo conto sia del contesto socio-economico e culturale del territorio in cui si opera, sia partendo dall’analisi del fabbisogno “professionale” in termini di domanda e di offerta di lavoro.

Attenzione particolare è riservata alle problematiche inerenti alla Sicurezza sul Lavoro. Infatti, oggi più che mai, investire sulla Sicurezza è un Dovere morale oltre che strategico. Creare migliori condizioni di lavoro significa abbattere i costi del lavoro stesso ottenendo consensi diffusi.

La nostra missione è salvaguardare la salute dei lavoratori in ogni istante e ovunque essi si trovino e mantenere alto il livello di Competitività di Aziende e Professionisti. Pertanto Accademia s.n.c. organizza corsi di formazione per le abilitazioni di figure professionali necessarie ad ottemperare alle prescrizioni del Decreto Legislativo 195/2003, dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 26/1/2006, del successivo accordo del 5/10/2006 e del successivo ultimo D. Lgs. N° 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza e D. Lgs. Correttivo 106/09.

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POS – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

NOMINA MEDICO COMPETENTE

LO STRESS LAVORO CORRELATO

DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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POS – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

POS – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Tra i documenti che il datore di lavoro deve elaborare obbligatoriamente, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, rientra il piano operativo di sicurezza (POS).
Questo documento appartiene alla disciplina che regola la sicurezza nel settore delle costruzioni, nello specifico i cantieri temporanei o mobili. Infatti il POS deve essere realizzato da ciascun datore di lavoro che si trova a capo delle imprese esecutrici che operano all’interno di un cantiere.
Data la complessità del documento da redigere, l’ACCADEMIA mette a disposizione del datore di lavoro la professionalità e le conoscenze in campo tecnico possedute da un consulente esperto, che potrà fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare le valutazioni opportune al fine di integrare il POS con l’individuazione di tutti i rischi cui posso essere soggetti i lavoratori.
Per questo motivo il POS non rappresenta esclusivamente un adempimento amministrativo, ma costituisce soprattutto uno strumento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il compito del consulente dell’accademia sarà quello di aiutare il datore di lavoro ad identificare i dati dell’impresa esecutrice, inclusi i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e alla gestione delle emergenze in generale.
Il POS dovrà anche contenere la descrizione delle attività svolte e dei turni di lavoro applicati dall’impresa, la valutazione dei rischi che riguarda l’utilizzo di sostanze e di materiali pericolosi per la salute, e le schede valutative in merito al rumore prodotto.

Infine il datore di lavoro ed i nostri consulenti dovranno dare particolare importanza alla programmazione di un piano d’intervento per l’applicazione delle misure preventive e protettive in rapporto ai rischi collegati alle attività di cantiere, includendo anche un elenco delle attrezzature per la protezione dei lavoratori.

PREZZO: 90€

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NOMINA MEDICO COMPETENTE

LO STRESS LAVORO CORRELATO

DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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NOMINA MEDICO COMPETENTE

NOMINA MEDICO COMPETENTE

CHI È IL MEDICO COMPETENTE?
Il medico competente è colui che avendone titolo e requisiti professionali (definiti dall’art.38 del D.lgs 81/08) collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. A tal fine partecipa alla riunione periodica come definito all’art.35 del D.lgs 81/08.
Il medico competente viene nominato dal datore di lavoro (art.2 D.lgs 81/08) e svolge la propria opera in qualità di:
dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
libero professionista;
dipendente del datore di lavoro

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE?
Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 definisce quali sono i compiti che deve svolgere il medico competente di una azienda e come deve svolgerli, ma non chiarisce se sia sempre necessario nominare un medico competente oppure se sia necessario nominarlo esclusivamente nelle attività lavorative che presentino particolari rischi e richiedano l’attuazione della sorveglianza sanitaria.
Oggi, salvo rare eccezioni, l’autorità competente ritiene che il medico competente debba sempre essere nominato facendo riferimento all’art 25 del D.lgs 81/08 ma anche al fatto che difficilmente esistono aziende in cui non sussista almeno uno dei rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria (uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, movimentazione manuale di carichi, esposizione a sostanze pericolose).

COSA FA IL MEDICO COMPETENTE?
Come indicato nell’Art 25 D.lgs 81/08, il medico competente:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 (…);
istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (…)
Quindi: il medico competente collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi a diversi livelli, anche attraverso la sorveglianza sanitaria se necessaria, ma non esclusivamente con essa.

Nelle aziende con rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:

il medico competente provvede ad attuarla in conformità con l’art. 41 del D.lgs 81/08 e a trasmettere ai servizi competenti (ASL, Regione, INAIL), entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni dei lavoratori ad essa sottoposti ( l’art.40 D.lgs 81/08);

Nelle aziende senza rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:

il medico competente collabora su più piani e in diversi modi alla valutazione del rischio in ragione delle sue competenze specifiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

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LO STRESS LAVORO CORRELATO

DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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LO STRESS LAVORO CORRELATO

LO STRESS LAVORO CORRELATO

Il D.Lgs. 81/08 impone diversi obblighi al datore di lavoro, e nel dettaglio l’art. 28 specifica che egli deve eseguire lavalutazione dei rischi che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza tralasciare i rischi collegati allo stress lavoro-correlato.
I rischi da stress lavoro-correlato sono difficili da individuare rispetto ai rischi comuni che possono causare dei danni fisici, per cui può risultare complicato al datore di lavoro eseguire un’attenta e specifica valutazione dei rischi. A tal proposito l’ACCADEMIA è in grado di fornire dei consulenti esperti che potranno supportare i datori di lavoro a tracciare le linee guida nel processo di valutazione dei rischi che attengono la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
I consulenti sono dotati di strumenti d’indagine e di conoscenze tecniche superiori a quelli in possesso dei datori di lavoro, per cui saranno in grado di eseguire delle ricerche e di analizzare ambienti lavorativi, attrezzature e sostanze utilizzate per individuare le eventuali fonti che producono rischio relativo allo stress.
Dalla valutazione che ne consegue, se si evidenzia la presenza di un simile rischio, il datore di lavoro ed il consulente della nostra struttura sono in grado di adottare tutte le misure preventive per eliminare o quantomeno ridurre questi insidiosi pericoli.

PREZZO: 100€

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DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolar modo le imprese devono compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori che dovrà poi essere riporata nel DVR – Documento di Valutazione Rischi.
Attraverso l’analisi valutativa dei rischi, un’azienda è ora chiamata a prendere decisioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Per fare questo l’impresa assume un’ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio.

Tale compito la obbliga ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. A questo punto vengono valutati tutti i possibili rischi che possono verificarsi all’interno di un’azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno. Successivamente si preventivano i potenziali rischi che possono verificarsi all’interno della struttura in cui si svolgono le attività lavorative e quindi si procede alla loro valutazione seguendo un ordine preciso.

Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale.

Più dettagliatamente il D. Lgs. 81 del 2008 stabilisce che è il datore di lavoro la persona incaricata ad individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda. Quest’ultimo puo affidarsi ad un consulente esperto e qualiicato, come quelli che mette a disposizione delle azienda ACCADEMIA SNC.
La valutazione dei rischi deriva da un’attenta analisi che l’imprenditore effettua insieme ad altre importantissime figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) e, se previsto per legge, il medico competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavorator per la Sicurezza ( RLS ).
Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento che ha valore certificativo: ilDocumento Valutazione dei Rischi.
La legge specifica che il documento deve essere suddiviso in tre parti e dovrà individuare:
• un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
• una serie di strumenti e di criteri di prevenzione sulla base delle valutazioni sui rischi compiute in precedenza, per fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale;
• un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.

La valutazione dei rischi è importante anche perché permette di compiere una dettagliata catalogazione di tutti i pericoli che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono un lavoro in azienda, anche quello che apparentemente può sembrare il più innocuo perché non comporta l’utilizzo di grossi macchinari o perché non richiede, ad esempio, di salire su scale o impalcature.

Le fonti di rischio vengono perciò comprese in cinque categorie:

1. Rischi Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;

2. Rischi Ergonomici: richiedono di adottare delle posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;

3. Rischi Specifici: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E’ il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.

4. Rischi di Processo: sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.

5. Rischi Organizzativi: si intendono tutti quei rischi che derivano dai errori compiuti dal personale di un’azienda, quindi da chi ricopre dei ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standards di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo.

DVR: 250€
AGGIORNAMENTO DVR: 100€
DVR – PROCEDURE STANDARDIZZATE: 140€

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DUVRI

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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DUVRI

DUVRI – DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Durata del Corso

Apertura Iscrizioni

Chiusura Iscrizioni

Inizio Corso

Progetto

Requisiti

L’ACCADEMIA supporta le aziende nella redazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), mettendo a disposizione dei richiedenti alcuni consulenti esperti che presteranno la loro professionalità per la compilazione del documento.

Il DUVRI, in base a quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, deve essere redatto dal datore di lavoro committente che promuove la collaborazione ed il coordinamento tra le imprese indicando quali misure adoperare per eliminare o limitare i rischi da interferenze.

Con l’assistenza offerta dai consulenti dell’ACCADEMIA , il datore di lavoro potrà avere un valido supporto per la stesura delDocumento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze, dopo aver affidato i lavori all’impresa appaltatrice.

Sarà sempre il datore di lavoro committente che dovrà fornire le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro della sua azienda, cioè nel luogo in cui si troveranno a lavorare i dipendenti dell’azienda appaltatrice, e per questo egli deve elaborare il DUVRI, per eliminare o ridurre drasticamente i rischi determinati dalle interferenze tra i lavori delle differenti aziende coinvolte.

PREZZO: 140€

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DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI

L’ACCADEMIA offre la collaborazione di un consulente esperto per valutare e misurare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti a vibrazioni.
Il D. Lgs. 81/2008, recentemente modificato dal D.Lgs. 106/2009, costituisce la normativa di riferimento per il datore di lavoro riguardo le misure di prevenzione da adottare all’interno dell’azienda per limitare i rischi da vibrazione.
In questi termini i consulenti forniti dall’ACCADEMIA sono necessari per coadiuvare il datore di lavoro ad effettuare una precisa valutazione dei rischi che possono derivare dall’utilizzo di macchinari e attrezzature che emanano vibrazioni.
Il consulente è inoltre in possesso delle conoscenze tecniche e di calcolo per eseguire una valutazione del rischio vibrazioni che prenda in considerazione anche le misure di prevenzione e protezione, individuando quali sono i limiti di esposizione alle vibrazioni da non superare.
Il datore di lavoro ed il nostro consulente devono redigere un documento contenete i risultati della valutazione, e se i valori riportati dovessero superare quelli consentiti dalla legge, dovranno provvedere ad identificare quali macchinari eccedono il limite ed applicare di conseguenza tutte le misure tecniche e organizzative per diminuire sensibilmente i rischi.
Spetterà comunque sempre al datore di lavoro prendere tutte le decisioni riguardanti il riordino dei macchinari e delle attrezzature per riportare l’esposizione alle vibrazione al di sotto del valore normale.

PREZZO: 100€

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DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Le aziende hanno l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio derivante da rumore nel luogo di lavoro. In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 tutte le categorie di lavoratori devono rispettare questa normativa, e vale sia per il settore pubblico che per quello privato, senza nessuna esclusione. Più precisamente il datore di lavoro deve verificare se all’interno della sua azienda esistono le misure di prevenzione e di protezione per tutelare i lavoratori contro le malattie o gli infortuni dovuti alla presenza di rumore negli ambienti di lavoro oltre il limite consentito.
Nello specifico l’art. 190 del decreto stabilisce l’obbligo di valutazione a carico del datore in relazione ai rischi o ai danni che può causare il rumore, ed estende la valutazione anche ai macchinari e alle strumentazioni alternativamente utilizzabili e meno rumorose. Lo stesso datore di lavoro deve inoltre dimostrare di aver preso in considerazione tutti i dispositivi di protezione per l’udito e di aver analizzato le possibili conseguenze dovute all’esercizio di attività lavorative in ambienti in cui oltre al rumore vi sono delle vibrazioni.
Eseguire una simile valutazione richiede delle competenze di ordine tecnico che spesso i datori di lavoro non possiedono.
L’ACCADEMIA è in grado di fornire dei consulenti esperti per assistere il datore di lavoro nella misurazione periodica dei livelli di rumore, avvalendosi di metodologie e strumentazioni idonee come indicato dalla normativa UNI 9432.
I nostri consulenti prestano la loro professionalità per aggiornare il documento riguardante la valutazione dei rischi anche quando all’interno dell’azienda si sono verificati dei cambiamenti agli impianti, ai macchinari e ai locali, che abbiano determinato un aumento della rumorosità.

Infine si dovrà ricorrere ad un’ulteriore revisione della valutazione se i lavoratori dovessero presentare delle malattie o degli infortuni dovuti all’esposizione al rumore

PREZZO: 100€

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DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

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DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

L’ACCADEMIA mette a disposizione del datore di lavoro alcuni consulenti esperti nella valutazione del rischio chimico. In particolar modo il consulente ANFOS collabora con il datore di lavoro nell’individuazione delle misure generali e specifiche di protezione e prevenzione, come indicato dal D. Lgs. 81/2008. Trattandosi di attività lavorative che implicano l’utilizzo di sostanze chimiche, vengono valutati i possibili effetti nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che possono derivare dal prolungato utilizzo di queste sostanze.

Il datore di lavoro potrà rivolgersi ai consulenti ACCADEMIA anche per tenere aggiornata la valutazione dei rischi in seguito ai mutamenti avvenuti all’interno dell’azienda, oppure dopo il verificarsi di un’ispezione sanitaria.
Ugualmente, un nuovo documento contenete la valutazione sui rischi dovrà essere redatto ogniqualvolta nell’azienda dovrà essere impiegata una nuova sostanza chimica che richiede di predisporre delle misure di prevenzione.
La normativa di riferimento impone al datore di lavoro di eliminare i rischi provenienti dall’impiego di agenti chimici o di ridurli al minimo attraverso misure strategiche adeguate, ed è proprio in questi casi che il datore di lavoro necessita maggiormente della presenza di consulenti altamente professionali come quelli di cui dispone l’ACCADEMIA. Le misure adottate dal consulente e dal datore di lavoro dovranno riguardare l’organizzazione dei luoghi di lavoro, le attrezzature utilizzate per svolgere le mansioni e i tempi di esposizione alle sostanze.

PREZZO: 100€

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