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NOMINA MEDICO COMPETENTE

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NOMINA MEDICO COMPETENTE

CHI È IL MEDICO COMPETENTE?
Il medico competente è colui che avendone titolo e requisiti professionali (definiti dall’art.38 del D.lgs 81/08) collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi di una azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. A tal fine partecipa alla riunione periodica come definito all’art.35 del D.lgs 81/08.
Il medico competente viene nominato dal datore di lavoro (art.2 D.lgs 81/08) e svolge la propria opera in qualità di:
dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
libero professionista;
dipendente del datore di lavoro

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE?
Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 definisce quali sono i compiti che deve svolgere il medico competente di una azienda e come deve svolgerli, ma non chiarisce se sia sempre necessario nominare un medico competente oppure se sia necessario nominarlo esclusivamente nelle attività lavorative che presentino particolari rischi e richiedano l’attuazione della sorveglianza sanitaria.
Oggi, salvo rare eccezioni, l’autorità competente ritiene che il medico competente debba sempre essere nominato facendo riferimento all’art 25 del D.lgs 81/08 ma anche al fatto che difficilmente esistono aziende in cui non sussista almeno uno dei rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria (uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, movimentazione manuale di carichi, esposizione a sostanze pericolose).

COSA FA IL MEDICO COMPETENTE?
Come indicato nell’Art 25 D.lgs 81/08, il medico competente:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 (…);
istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (…)
Quindi: il medico competente collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi a diversi livelli, anche attraverso la sorveglianza sanitaria se necessaria, ma non esclusivamente con essa.

Nelle aziende con rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:

il medico competente provvede ad attuarla in conformità con l’art. 41 del D.lgs 81/08 e a trasmettere ai servizi competenti (ASL, Regione, INAIL), entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni dei lavoratori ad essa sottoposti ( l’art.40 D.lgs 81/08);

Nelle aziende senza rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria:

il medico competente collabora su più piani e in diversi modi alla valutazione del rischio in ragione delle sue competenze specifiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

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VIGILANZA SANITARIA – D.LGS 81/08

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS 81/08

POS – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

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DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

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