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DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

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DVR – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolar modo le imprese devono compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori che dovrà poi essere riporata nel DVR – Documento di Valutazione Rischi.
Attraverso l’analisi valutativa dei rischi, un’azienda è ora chiamata a prendere decisioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Per fare questo l’impresa assume un’ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio.

Tale compito la obbliga ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. A questo punto vengono valutati tutti i possibili rischi che possono verificarsi all’interno di un’azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno. Successivamente si preventivano i potenziali rischi che possono verificarsi all’interno della struttura in cui si svolgono le attività lavorative e quindi si procede alla loro valutazione seguendo un ordine preciso.

Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale.

Più dettagliatamente il D. Lgs. 81 del 2008 stabilisce che è il datore di lavoro la persona incaricata ad individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda. Quest’ultimo puo affidarsi ad un consulente esperto e qualiicato, come quelli che mette a disposizione delle azienda ACCADEMIA SNC.
La valutazione dei rischi deriva da un’attenta analisi che l’imprenditore effettua insieme ad altre importantissime figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) e, se previsto per legge, il medico competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavorator per la Sicurezza ( RLS ).
Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento che ha valore certificativo: ilDocumento Valutazione dei Rischi.
La legge specifica che il documento deve essere suddiviso in tre parti e dovrà individuare:
• un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
• una serie di strumenti e di criteri di prevenzione sulla base delle valutazioni sui rischi compiute in precedenza, per fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale;
• un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.

La valutazione dei rischi è importante anche perché permette di compiere una dettagliata catalogazione di tutti i pericoli che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono un lavoro in azienda, anche quello che apparentemente può sembrare il più innocuo perché non comporta l’utilizzo di grossi macchinari o perché non richiede, ad esempio, di salire su scale o impalcature.

Le fonti di rischio vengono perciò comprese in cinque categorie:

1. Rischi Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;

2. Rischi Ergonomici: richiedono di adottare delle posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;

3. Rischi Specifici: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E’ il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.

4. Rischi di Processo: sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.

5. Rischi Organizzativi: si intendono tutti quei rischi che derivano dai errori compiuti dal personale di un’azienda, quindi da chi ricopre dei ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standards di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo.

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